Art. 1.
(Finalità).

      1. La realizzazione di una rete degli itinerari ciclabili d'Italia, che attraversano ogni regione del Paese e sono compresi nella rete ciclabile europea, individuati, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla presente legge, è dichiarata di interesse nazionale.

      2. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il turismo, di concerto con il Ministero dei trasporti e in collaborazione con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove la realizzazione e l'utilizzazione della rete degli itinerari ciclabili d'Italia.